Monopattini elettrici nelle aree pedonali: facciamo chiarezza

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Palermo – Biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici sono i principali mezzi protagonisti della mobilità sostenibile per gli spostamenti in città e non solo. Non c’è dubbio dell’impennata di vendite che hanno avuto questi mezzi durante il lockdown, grazie soprattutto agli incentivi statati. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e la continua “invasione”per le nostre strade.

Non c’è dubbio sui vantaggi di questi e in particolar modo sui monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel che da circa un anno sono stati equiparati ai velocipedi (biciclette). Agilità e flessibilità per i brevi-medi spostamenti o per coprire il cosiddetto last-miles sulle lunghe distanze. Basti pensare alla possibilità di ripiegare il monopattino e trasportarlo in treno, per esempio. O con la possibilità di poterlo riporre in spazi più sicuri durante gli orari di lavoro o a casa.

Tutto ciò se utilizzati correttamente e nel pieno rispetto delle regole.

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

Biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici devono avere una potenza massima di 0,5 kW,< ed una velocità massima di 25 km/h nelle strade urbane, 6 km/h all’interno delle aree pedonali. Avete letto bene, 25 km/h e non 12 come qualcuno spaccia…

Circa i monopattini elettrici possono essere portati da minorenni ma con un’età superiore ai 14 anni e con l’obbligo di casco.

Focalizzandoci sui soli monopattini, questi possono essere portati anche dai minorenni, purchè con un’età superiore ai 14 anni. Ovviamente l’utilizzo deve essere personale (non si possono portare passeggeri) ed è previsto l’obbligo del casco. Non sono soggetti all’obbligo assicurativo ed essere euipaggiati di campanello, luce anteriore/posteriore. E ovviamente l’uso è solo ed esclusivamente personale, non si possono trasportare altri passeggeri.

Fin qui l’italiano non si presta a nessuna interpretazione e ovviamente chi conduce un monopattino non può di certo ritenersi esentato dal rispettare le più basiliari norme del C.d.S.

POSSONO TRANSITARE ALL’INTERNO DELLE AREE PEDONALI?

Partiamo intanto dalla definizione di area pedonale sempre secondo il C.d.S. riportando integralmente l’art.2

Art.2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita’ motorie, nonche’ eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita’ tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

Quindi i monopattini (essendo velocipedi) assieme ad altri mezzi possono circolare dentro le aree pedonali. Le Amministrazioni locali però possono applicare restrizioni per la circolazione dentro le aree pedonali.

LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI NELLE AREE PEDONALI DI PALERMO

Avendo appurato che la circolazione dei monopattini elettrici nelle aree pedonali è consentita, vediamo cosa dice l’ordinanza al traffico per l’area pedonale di via Maqueda. Prendiamo questa via come riferimento perché le stesse restrizioni sono applicate anche per altre aree pedonali. E ne riportiamo stralcio dell’ordinanza:

I mezzi che possono accedere sono: I velocipedi muniti di due ruote, i veicoli di cui all’art 2 del DM del 4/06/2019 (hoverboard, segway, monopattini elettrici, monowheel) solo se dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h (art.2, c. 7 del DM).

La presenza di utenza debole all’interno delle aree pedonali impone la necessità di adottare restrizioni rigide sulla circolazione; pertanto, i mezzi autorizzati al transito devono mantenere per tutto il tragitto una velocità di percorrenza non superiore a 10 km/h, fatta eccezione per i velocipedi, dando comunque sempre la precedenza ai pedoni.

Avendo questo quadro normativo abbastanza chiaro, la domanda sorge spontanea: chi controlla chi e cosa??

Si, in città affidarsi al buon senso della gente non sembra essere il miglior auspicio e pertanto chi auspica la limitazione di questi mezzi all’interno delle aree pedonali ha tutte le ragioni per farlo. Ma saranno necessarie ulteriori ordinanze se poi nessuno vigila sul rispetto delle attuali ordinanze già in vigore?

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One Thought to “Monopattini elettrici nelle aree pedonali: facciamo chiarezza”

  1. belfagor

    La tragica morte del 13enne a Sesto San Giovanni riaccende le polemiche sull’utilizzo dei monopattini.
    La Procura dei minorenni di Milano ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzino deceduto dopo essere caduto dal mezzo di un suo amico e il sindaco di Sesto è corso ai ripari disponendo l’obbligo di casco per tutti (oggi lo è solo per i minori) e limiti di velocità di 20 km all’ora sulle piste ciclabili e 5 nelle aree pedonali.
    Proprio sulle regole da seguire riprende forza la polemica dopo che in pochi mesi si sono registrati una serie di incidenti, in alcuni casi mortali.
    Da più parti si chiede di intervenire a livello nazionale dopo che alcuni comuni e regioni, come ad esempio Genova e Toscana, hanno preso l’iniziativa stabilendo con ordinanze ad hoc limiti e divieti.
    “Ben vengano – afferma Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili – le iniziative prese in autonomia da Comuni e Regioni, ma il problema deve essere affrontato e risolto a livello nazionale”.
    Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, testimone oculare di un incidente avvenuto nella centralissima via del Corso a Roma che per fortuna non ha causato vittime, sostiene che “il settore è senza regole, sembra un Far West. Bisogna intervenire a livello nazionale o si rischia il fai da te”.
    Ad oggi sono quattro, due alla Camera e due al Senato, le proposte di legge presentate in Parlamento in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini. Solo per una di queste è in corso l’esame parlamentare in commissione a Montecitorio. E’ prevedibile che già con la ripresa dei lavori di commissione, la prossima settimana, si faccia il punto per capire come procedere nell’esame, specie dopo gli ultimi incidenti.
    Il testo prevede che i dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h debbano essere dotati di regolatore di velocità non superiore a 6 km/h nelle aree pedonali e non oltre 20 km/h in generale.
    La proposta di legge limita l’uso del mezzo solo a chi ha 18 anni ed indossi un idoneo casco protettivo ed il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Si punta, inoltre, ad introdurre l’obbligo di procedere su un’unica fila e a non essere affiancati, il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo e l’obbligo di condurre a mano i monopattini da mezz’ora dopo il tramonto nelle strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h).

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