Segway in area pedonale, multa o non multa?

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Qualche giorno fa è uscito un comunicato stampa della polizia municipale che riportiamo integralmente

Multato dalla Polizia Municipale perché circolava nell’area pedonale di via Maqueda a bordo del Segwai, il monopattino elettrico a due ruote.

Gli agenti del nucleo addetto alla vigilanza del trasporto pubblico, hanno comminato la sanzione ad L.B. di 61 anni, ai sensi dell’art.190 del Codice della Strada che espressamente vieta la circolazione mediante tavole a rotelle, pattini, o altri acceleratori di andatura sulla carreggiata stradale e sugli spazi pedonali, onde evitare una situazione di pericolo per gli altri utenti, conducenti di veicoli o pedoni.
“Qualche ditta costruttrice dà per scontata la circolazione su strada, rifacendosi a circolari ministeriali, in realtà mai emanate – dice il Vicecomandate Luigi Galatioto – la Motorizzazione sta esaminando la problematica ma al momento i Segwai possono circolare solo su strade private e non soggette a pubblico passaggio, a pena di possibile
sanzione.”
“Al di là della sanzione – afferma il Comandante Vincenzo Messina – crediamo sia corretto dare a tutti i cittadini una informazione puntale e precisa circa la possibilità di questi ed altri strumenti, che a volte non sono adeguatamente informati dai venditori.”

In realtà proprio andando sul sito produttore del monopattino è riportata la normativa che da completa ragione al cittadino multato:

La Segway Inc in data 16 aprile 2007 informa che:
Il Ministero dei Trasporti italiano, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, con propria nota 26702 del 20.03.07, riassume i criteri per l’utilizzo di Segway PT su “marciapiedi”, “aree pedonali” e “piste ciclabili” definiti dall’art. 3 del Codice della Strada (CdS), dettando le seguenti limitazioni:
velocità massima non superiore a 6 Km/h con sistema di limitazione predisposto dal costruttore, per le “aree pedonali” e per i “marciapiedi”;
velocità massima non superiore a 20 Km/h su piste ciclabili;
obbligo di dare la precedenza ai pedoni e di tenere la destra sui marciapiedi;
divieto di utilizzo a conducenti con età inferiore a 16 anni;
divieto di utilizzo in condizioni di scarsa visibilità. Per esempio marciapiedi e piste ciclabili per niente o poco illuminate durante le ore notturne.
Tali limitazioni non sussistono per quanto riguarda un possibile utilizzo del mezzo da parte delle forse armate di cui all’art. 11 c. 1 del CdS e agli enti o corpi equiparati ai sensi del c. 11 dello stesso articolo, e da parte delle polizie municipali.
Le norme comportamentali da rispettare da parte dei conducenti del mezzo sono derivate da quelle di cui all’art. 190 del CdS -comportamento dei pedoni- con le precisazioni di seguito riportate:

  • Comma I: si conferma solo il primo periodo secondo cui “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”. Si vieta, pertanto, l’utilizzo del mezzo fuori dai centri abitati.
  • Comma II: si conferma il testo contenuto per cui “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
  • Comma III: si conferma il testo contenuto per cui “E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma II”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
  • Comma IV: si conferma il testo contenuto per cui “E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni”. Quindi, lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
  • Comma V: si conferma il testo contenuto per cui “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dall’utilizzatore del Segway.
  • Comma VI: si conferma il testo contenuto per cui “E’ vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
  • Commi da VII a IX: il testo contenuto non è rilevante in quanto non attiene il comportamento che deve osservare il conducente del mezzo in esame.
  • Comma X: si conferma il testo contenuto per cui “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 19,95 a €. 81,90”.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che Segway PT non rientra tra gli acceleratori di andatura di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 190 del CdS in quanto trattasi di mezzo non funzionante a propulsione esclusivamente muscolare.

Un dubbio dunque sorge spontaneo, la multa è regolare?
Il multato potrà facilmente vincere il ricorso?
La polizia municipale era al corrente di questo aggiornamento?


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3 Thoughts to “Segway in area pedonale, multa o non multa?”

  1. augustedupin

    A Firenze li affittano e circolano tranquillamente. E’ la stessa repubblica o no?

  2. Orazio

    Boh, al di la di tutto non mi è chiaro il motivo per cui una persona normale, cioè matura oltre che cresciuta, possa acquistare questo giocattolo e pretendere di circolare per strada come un bambino fa con la macchinina a pedali.

    1. marcus

      Forse perché è un mezzo che ti consente di non creare traffico, non inquinare (o farlo in maniera marginale rispetto agli altri mezzi a disposizione) etc. etc. ?
      Alla nascita della biciletta i primi pioneri furono additati come pazzi pericolosi che percorrevano le strade con i loro insensati mezzi, e idem nel 1804 quando la prima locomotiva a vapore venne addirittura soprannominata “puffing devil”…
      Ma si sa… innovazione e cambiamento sono bene accetti solo dal 5% degli esseri umani e bistrattati dal restante 95%
      Ah… nel 1989 ho acquistato un NEC P3 (alla modica cifra di Lit. 2.700.000 + Lit. 500.000 di abbonamento annuo) e molti miei conoscenti mi dicevano “ma a che serve avere un telefono da portare con se ?”… Immagino che Orazio non avrà un cellulare…

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