Parcheggi Zone Blu: via ai rincari!

Spread the love

Nella recente approvazione del contratto di servizio di Amat oltre alle ZTL e al Tram è prevista anche il rincaro delle tariffe dei parcheggi di determinate zone blu, e di uniformare il prezzo a € 1,00.

In tutta la città sono venti le zone soggette a tariffazione oraria. La tariffazione si applica dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20: 00 di tutti i giorni feriali.
I permessi di sosta potranno essere richiesti dalle seguenti categorie di cittadini:

– Residenti nelle Zone a tariffazione oraria (per la zona di residenza)
– Domiciliati nella Zone a tariffazione oraria (per la zona di domicilio)
– Residenti nelle Zone a tariffazione oraria, con età superiore a 65 anni, a beneficio di un familiare o badante, solo se con necessità di assistenza attestata da certificazione sanitaria.

Adesso però tutte le tariffe delle zone, dalla P1 alla P20 saranno automaticamente convertite da 0,50€ e 0,75€ ad ora a 1€/ora

E viene inoltre aumentato il costo del biglietto del parcheggio Galatea a Mondello il cui costo passa da 1,5€ a 3,0€ al giorno.

Non sappiamo ancora i tempi di attivazione, ma sicuramente bisognerà prima adeguare l’intera segnaletica verticale.

Vi riportiamo quelli che sono al momento le tariffe:

P1 – costo €0,50/ora €25,00/mese
P3, P9, P10, P11, P12, P13, P17 e P18 – costo €0,75/ora €30,00/mese
P5, P6, P7, P8 – costo €1,00/ora €35,00/mese
P14, P15, P16 in vigore nel perodo estivo giugno / settembre – costo €1,00/ora

Infine vi alleghiamo la mappa per chiarire le varie zone:
[googlemaps https://www.google.com/maps/d/embed?mid=z-mPgeVqpo6U.kLYsBLIYgG1Y&w=700&h=480]

 

Una domanda però sorge spontanea: ma le zone blu non dovevano diminuire drasticamente? Almeno nei programmi elettorali…

 

Post correlati

4 Thoughts to “Parcheggi Zone Blu: via ai rincari!”

  1. belfagor

    Su “ Live Sicilia” un lettore ha riportato una sentenza delle sezioni riunite della Corte di Cassazione (S.U. n. 116/2007) in cui si respinge il ricorso del Comune di Quartu Sant’Elena (Sardegna) contro una sentenza del giudice di pace di Cagliari. Nella sentenza si stabilisce che :“Sono nulle le multe per le auto che parcheggiano nelle strisce blu se vicino non vi sono parcheggi liberi (ovverosia con “strisce bianche) ”. La Cassazione sottolinea nella sentenza che nei centri urbani – ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica – gli amministratori comunali hanno l’obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria. Ad avviso delle sezioni unite della Cassazione al giudice di pace è inoltre consentito accertare eventuali vizi di legittimità, nelle delibere comunali relative all’ istituzione di posteggi a pagamento.
    Appare evidente a tutti che le Strisce blu a Palermo sono illegittime e pertanto anche tale aumento deciso dal Comune.

    Il lettore ha anche riportato il modello per ricorrere, in caso di multa, al Giudice di Pace

    GIUDICE DI PACE DI …
    RICORSO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA
    EX ART. 204 bis D. Lvo 30.04.1992 n.285

    Istante: Sig. …, nato a … in data …, residente nel Comune di … alla Via …, codice fiscale …, il quale chiede che gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria gli siano trasmessi ai sensi dell’art. 136 c.p.c., al numero di fax … e all’indirizzo di posta elettronica … L’istante dichiara di eleggere domicilio in …, presso …

    Contro: Comune di …, in persona del Sindaco p.t.
    Premesso che

    in data … veniva notificato all’istante il Verbale di contestazione n. …, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di …, per presunta violazione dell’art. 156 cod. str., commessa in data … alle ore …, per aver lasciato il veicolo in area soggetto al pagamento della sosta senza esporre il contrassegno di pagamento.

    La contravvenzione è illegittima e deve pertanto essere dichiarata nulla per i seguenti
    motivi in fatto ed in diritto
    VIOLAZIONE ART. 7, COMMA 6, COD. STR.: Illegittimità delle zone di parcheggio poste lungo la carreggiata.
    Il Codice della Strada (art. 7, comma VI) prevede espressamente che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata. Lo stesso Codice della Strada prevede (art. 3, comma I, n. 7) che per carreggiata debba intendersi la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine”. Ne consegue che la condotta contestata all’odierno ricorrente non integra gli estremi di alcuna fattispecie di responsabilità, poiché l’area in cui la presunta violazione sarebbe stata rilevata è stata adibita a parcheggio (a pagamento) in assoluto dispregio delle norme dettate dal Codice della Strada.
    VIOLAZIONE ART. 7, COMMA 8, COD. STR.: Assenza in zona di aree di parcheggio libero.
    L’art. 7, comma VIII, C.d.S. prevede che: “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Tale principio è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cass. (cfr. sentenza n. 116 del 9.01.2007), ove è stata confermata la decisione del Giudice di Pace di Cagliari che dichiarava la nullità ed inefficacia di alcuni verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto al Giudice di merito la piena facoltà di rilevare i vizi di legittimità di quei provvedimenti amministrativi che, istituendo delle zone di parcheggio a pagamento, non ne lascino altrettante (adiacenti!) libere.
    Nel caso di specie, il Comune ha elevato una contravvenzione per mancata esposizione del tagliando di pagamento del parcheggio su un’area di strisce blu collocata in una zona ove non vi sono, nelle immediate vicinanze, altri spazi di sosta invece gratuiti.

    Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra generalizzato e domiciliato, rassegna le seguenti
    Conclusioni
    Voglia l’Onorevole Giudice di Pace adito, contrariis reiectiis, così provvedere:
    1) in via preliminare, ai sensi dell’art. 204, comma 3-bis, del Codice della Strada, fissare la prima udienza per la concessione della provvisoria sospensione della sanzione inflitta con il verbale n. …, entro venti giorni dal deposito del presente ricorso, ordinando al Comune di …, in persona del Sindaco p.t. di costituirsi depositando nel termine di rito i documenti e gli atti ritenuti opportuni;
    2) nel merito dichiarare la nullità del suddetto verbale n. …;
    3) nella denegata ipotesi di rigetto, confermare l’applicazione della sanzione nel suo originario importo, nella misura del minimo edittale.

    Si produce:
    Verbale di contestazione n. …, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di ….

    Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (il Testo Unico in materia di spese di Giustizia), si dichiara che la presente causa ha valore inferiore ad euro 1.100,00 per cui è sottoposta al pagamento di contributo unificato dell’importo di euro 33,00.

    La causa ha valore inferiore ai 1.033,00 per cui non è dovuta la marca da bollo del valore di 8,00 euro, come specificato dal Ministero della Giustizia con nota del 28.09.10.

    Luogo, data, firma

  2. peppe2994

    I disabili pagano o non pagano sulle strisce blu?

    Poi, l’utente sopra ha fatto benissimo a postare il contenuto, in quanto utilissimo a chiunque.
    Ricordatevelo sempre e fissatelo a mente. Se non ci sono parcheggi gratuiti regolari nelle immediate vicinanze di quelli a pagamento la multa è illegittima, quindi mezza se non tutta la città, non è in regola.

    Poi, sul discorso della dovuta separazione dalla carreggiata ci sono sentenze contrastanti, in quanto la cosa viene interpretata anche con “le strisce blu non devono intralciar il traffico”.
    In quest’ottica una fila di strisce blu potrebbe essere legittima come collocamento, ma potrebbero non esserlo quelle a spina di pesce che vanno ad invadere totalmente la carreggiata rendendo a volte difficoltosa la svolta per i veicoli più ingombranti.

    Insomma, non siate fessi e non pagate multe che non vi spettano il comune la deve smettere di fare i suoi porci comodi giocando sull’ignoranza delle persone.

  3. oltre alle cose giuste dette prima di me c’è anche da dire che il comune spende per realizare e controllare le strisce blu, tra verniciarle e il personale che si occupa di mantenerle e controllarle alla fine il bilancio di questa operazione è di pochi spiccioli, alcuni sostengono che sia in passivo infatti ora si aumenta nella speranza di tirar fuori risorse da iniziative già fallimentari…

  4. Templare

    I programmi elettorali? Orlando non sbaglia mai, miscredenti!

    P.S. è sicuramente colpa delle amministrazioni precedenti. Per assioma.

Lascia un commento