Ma cosa sono i “costi interni” di una notifica di multa?

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Tornando a parlare delle multe recapitateci a casa, alla luce della risposta dettagliata ricevuta dal comando di Milano, ci poniamo il seguente quesito:

a) Spese di notificazione € 10.64 (di cui € 5.63 per costi interni)

Ma cosa saranno mai questi “costi interni”?

Escludendo dunque tutti quei costi di trasporto e recapito che rientrano nei “costi esterni”, proviamo a immaginare cosa sono questi 5,63€.

Partiamo dal presupposto che la retribuzione dell’impiegato o degli impiegati del comando che accolgono/registrano/smistano la pratica per ogni singola multa NON sia contemplata all’interno di questa cifra, perchè funzionari di un comando adibito a fare ciò.

Vogliamo mettere delle spese di supporto per la notifica, e quindi la carta. Vogliamo aggiungere altre spese per il costo  dei consumabili, ovvero le stampe delle multe stesse. E dopo?

Se davvero sono soltanto questi i costi vivi di questa operazione, è giustificabile quell’importo alla voce “costi interni”?

Ricordiamo che queste multe NON sono adibite a rimpinguare le casse dei comuni,  ma servono da deterrente alle infrazioni del codice della strada. In sostanza, da queste multe non si dovrebbe ricavare nemmeno un centesimo nel rapporto con le spese vive, e comunque i proventi, così come indicato dall’art. 208 del Codice della strada, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (1)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (1)

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi (3) nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all’art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili (2). Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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3 Thoughts to “Ma cosa sono i “costi interni” di una notifica di multa?”

  1. […] approfondire consulta articolo originale:  Ma cosa sono i “costi interni” di una notifica di multa … Articoli correlati: Legavolley – News: Con Latina un altro […]

  2. mansell

    proprio oggi mi è stata recapitata una bella multa, da 80€ + 12.95 di spese di notifica… e tutto per una ruota che poggiava per metà sul bordo di una striscia pedonale! in questa città si passa da un eccesso all’altro… tra l’altro, luogo dell’infrazione viale croce rossa dove nel caso di partita di peri lascia parcheggiare ad muzzum! due pesi e due misure!

  3. mansell

    correggo, 12.41

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